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Quali sono gli obblighi e le responsbailità di una agenzia di viaggio sui documenti ?
E’ una delle domande più ricorrenti che vengono poste. Mille sono le risposte che vengono fornite e mille le interpretazioni. Per cercare di fare chiarezza ci limitiamo a riprendere l’articolo 37 del Dlgs 79/2011 che recita :
. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, l’intermediario o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.
Per tanto gli obbligi della Agenzia sono :
1. SOLO sui pacchetti viaggio e non sui singoli servizi (si ricorda che il decreto infatti regola solo i pacchetti);
2. L’infomazione deve essere data da uno dei due soggetti (per tanto se sul catalogo del TO sono indicati l’obbligo è assolto);
3. Le informazioni devono essere date per scritto e non a voce (per cui contratti firmati e se il pacchetto è organizzato dalla ADV indicazione dei documenti sul contratto);
4. L’informativa deve essere data SOLO ai pax comunitari (non agli extracomunitari);
5. l’agenzia NON puo e NON deve verificare la validità dei documenti in quanto NON HA TITOLO nel farlo. L’Agenzia DEVE solo comunicare cosa serve per l’espatrio.
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